Art. 1.
(Obblighi procedimentali
per la pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a comunicare l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non può includere documenti o atti già in possesso dell'amministrazione precedente o detenuti da altre pubbliche amministrazioni»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere una documentazione diversa da quella indicata nell'elenco di cui al comma 1-bis. Qualora la documentazione fornita dagli interessati sia incompleta rispetto a quella indicata nell'elenco, il responsabile del procedimento, con atto motivato, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione, o entro trenta giorni nel caso di mancata fissazione, può richiederne l'integrazione. Decorso tale termine senza che sia stata inoltrata la richiesta di integrazione, resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro i termini prescritti».